Tuttavia nel caso in questione si parla di "versante" che comunque è preesistente alla strada, quindi chi fa o gestisce la strada dovrebbe preoccuparsi della sua sicurezza ed intervenire d conseguenza. Un libero professionista che ha avuto già contenziosi con ANAS afferma che essa tende sempre ad attribuire la colpa ai proprietari dei terreni sovrastanti, ma non sempre le va bene.
In altre parole non è automatico che il proprietario di un versante (non di un muro o di un manufatto) venga chiamato a rispondere dei danni di una frana del suo terreno. L'ANAS, accertato il potenziale pericolo, avrebbe potuto decidere di non far passare la strada in una zona geologicamente a rischio oppure predisporre dei sistemi di protezione passivi quali un muro di protezione con reti e cavi o una galleria artificiale.Naturalmente quelle che abbiamo elencato sono tutte possibilità; alla fine sarà il giudice a decidere.
Per la legge è Il gestore della strada, in questo caso ANAS, ad essere il responsabile dei versanti della strada stessa; nel merito si va poi a discutere dei limiti di pertinenza stradale e della definizione del versante, ma è il gestore della strada ad essere il responsabile della sicurezza della sua strada.
Inoltre le sentenze ultime della Cassazione hanno dato ragione ai proprietari.
-Responsabilità da custodia: l’ente proprietario della strada paga i danni anche quando i massi cadono dal terreno di un privato. L’ente proprietario della strada è tenuto a risarcire i danni provocati dagli eventi naturalistici (come una caduta di massi) anche se provenienti da proprietà limitrofe di terzi. Così, per esempio, se una serie di detriti discendono da un pendio perché causati dalla cattiva manutenzione di un fondo di un privato, l’eventuale danno agli automobilisti che circolano sulla strada pubblica deve essere indennizzato dall’Anas. L’ente pubblico, proprietario della strada, si può esonerare dalla responsabilità solo se prova che si è trattato di un evento imprevedibile, cosa difficile da dimostrare se, per esempio, era già presente una segnaletica di pericolo, non vi era un muro di contenimento ed era chiaro a tutti che, prima o poi, il terreno sarebbe franato. -
-Essendo funzione primaria dell'ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) e spettando all'ANAS, tra l'altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n.e 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, Sta di fatto che l'Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare - o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. (...) l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada, non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere - e caddero infatti - mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testé specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ANAS.
fonti:
-http://www.laleggepertutti.it/54166_frana-risarcimento-danno-sempre-dovuto-dallanas-o-dal-proprietario-della-strada#sthash.Z3QzIvdD.dpuf
-http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7412
Nessun commento:
Posta un commento