Qui siamo di fronte ad una sentenza del Consiglio di Stato e tutte le spese processuali e di avvocati che hanno generato un debito fuori bilancio a causa di una perseveranza nell'errore da parte del Comune.
Riteniamo vi sia una grave responsabilità da parte degli uffici.
In data 31 dicembre 2003 la società Olivette aveva presentato una domanda di concessione di suolo pubblico prospiciente l'esercizio commerciale , nel 2004 era stata fatta una modifica al Regolamento Generale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche comunali e nel novembre 2005 il Responsabile del Servizio Patrimonio, Demanio e Catasto del Comune di Arenzano aveva chiesto l'annullamento della domanda e negato la concessione. Con un provvedimento del 31 agosto 2005 si era data concessione permanente al bar Roma per il mantenimento dell'occupazione del suolo pubblico in corso Matteotti frontistante al civico 116.
L’area, oggetto della richiesta di concessione, immediatamente prospiciente l’esercizio commerciale della società ricorrente, è stata concessa ad uso esclusivo al bar Roma supponendo l’efficacia dell’ originaria concessione, titolarità che con sentenza (TAR, sez. I. n. 209/05)è invece stata esclusa;
alla ricorrente invece non è stata concessa la possibilità di esercitare il diritto di prelazione previsto dal regolamento comunale per lo spazio antistante l’esercizio commerciale;
’amministrazione ha il dovere di porre in comparazione le richieste al fine di giungere ad una soluzione che contemperi le opposte esigenze;
Ovviamente la richiedente ha fatto ricorso al TAR.
Dopo la prima sentenza del Tar che ha accolto la richiesta della società olivette, il Comune, pur sapendo di essere nel torto, si è opposto al ricorso ed è ricorso in appello al Consiglio di Stato. Evidentemente ha fatto ricorso per tentare di giustificare le azioni errate fatte prima. Il nostro voto contrario esenta da eventuale responsabilità erariale: questa è un''azione che nasce errata ed in cui l'errore è noto.
Sia parte politica che funzionari, a quanto si legge in sentenza, hanno prima fatto quel che non avrebbero dovuto fare e poi hanno cercato di coprirsi le spalle facendo opposizione al ricorso al TAR e, non paghi, hanno pure fatto appello al CdS.
Non solo votiamo contrari, ma ci riserviamo di approfondire la vicenda, in quanto, leggendo le sentenze, si evidenzia un trattamento ingiustificatamente favorevole ad un attività commerciale rispetto ad un altra con l'evidente beneplacito della politica. Di fronte ad un pari diritto e a tre sentenze, abbiamo il dovere di approfondire i motivi di cotanta ostinazione.
Votiamo contrari perchè oltre al danno arrecato in questo caso ad una attività commerciale, c'è anche la beffa, visto che le spese legali le pagano i cittadini e non certo i politici o i dirigenti che hanno agito contro l'interesse pubblico.
Faremo analizzare bene le due sentenze in vista della presentazione di una mozione con cui impegneremo il sindaco "a dare mandato agli uffici di avviare un'indagine interna per verificare le responsabilità dei dirigenti e verificare la possibilità di rivalersi anche economicamente sui dirigenti che dovessero risultare aver agito con estrema superficialità o colpa.
L’area, oggetto della richiesta di concessione, immediatamente prospiciente l’esercizio commerciale della società ricorrente, è stata concessa ad uso esclusivo al bar Roma supponendo l’efficacia dell’ originaria concessione, titolarità che con sentenza (TAR, sez. I. n. 209/05)è invece stata esclusa;
alla ricorrente invece non è stata concessa la possibilità di esercitare il diritto di prelazione previsto dal regolamento comunale per lo spazio antistante l’esercizio commerciale;
’amministrazione ha il dovere di porre in comparazione le richieste al fine di giungere ad una soluzione che contemperi le opposte esigenze;
Ovviamente la richiedente ha fatto ricorso al TAR.
Dopo la prima sentenza del Tar che ha accolto la richiesta della società olivette, il Comune, pur sapendo di essere nel torto, si è opposto al ricorso ed è ricorso in appello al Consiglio di Stato. Evidentemente ha fatto ricorso per tentare di giustificare le azioni errate fatte prima. Il nostro voto contrario esenta da eventuale responsabilità erariale: questa è un''azione che nasce errata ed in cui l'errore è noto.
Sia parte politica che funzionari, a quanto si legge in sentenza, hanno prima fatto quel che non avrebbero dovuto fare e poi hanno cercato di coprirsi le spalle facendo opposizione al ricorso al TAR e, non paghi, hanno pure fatto appello al CdS.
Non solo votiamo contrari, ma ci riserviamo di approfondire la vicenda, in quanto, leggendo le sentenze, si evidenzia un trattamento ingiustificatamente favorevole ad un attività commerciale rispetto ad un altra con l'evidente beneplacito della politica. Di fronte ad un pari diritto e a tre sentenze, abbiamo il dovere di approfondire i motivi di cotanta ostinazione.
Votiamo contrari perchè oltre al danno arrecato in questo caso ad una attività commerciale, c'è anche la beffa, visto che le spese legali le pagano i cittadini e non certo i politici o i dirigenti che hanno agito contro l'interesse pubblico.
Faremo analizzare bene le due sentenze in vista della presentazione di una mozione con cui impegneremo il sindaco "a dare mandato agli uffici di avviare un'indagine interna per verificare le responsabilità dei dirigenti e verificare la possibilità di rivalersi anche economicamente sui dirigenti che dovessero risultare aver agito con estrema superficialità o colpa.