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martedì 7 febbraio 2017

ECCO COME LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PUÒ TRAMUTARSI DA PIENO DIRITTO DEL CITTADINO A CONDIZIONATA CONCESSIONE

In data 31.3.2015 con delibera n. 6  il Consiglio comunale di Arenzano approvava il piano di razionalizzazione delle partecipate;
In data 26.7.2016 con delibera n. 26 il Consiglio comunale di Arenzano preannunciava due possibili soluzioni alternative alla gara per la gestione del servizio rifiuti:


  • Liquidazione di Aral S.p.a.
  • Eventuale  trasformazione di Aral S.p.a. in società in house;


Con avviso pubblicato nell’albo pretorio in data 14.12.2016 il Comune di Arenzano indiceva la consultazione pubblica, obbligatoria per legge, concedendo 6 giorni di tempo alla cittadinanza per prendere atto della trasformazione di Aral S.p.a in società in house previo riscatto del 40% delle quote in mano al socio privato (Re.Tyre srl.), prescrivendo che le relative osservazioni sarebbero dovute pervenire esclusivamente  tramite il servizio PEC da inviare entro il 20.12.2016.
Nonostante un termine ridotto e insufficiente a partecipare attivamente e propositivamente al processo decisionale, incidendo anche sulla formulazione dei diversi punti di vista, il 20.12.2016 abbiamo inoltrato - via PEC - le nostre osservazioni che, per questioni di tempo, non potevano essere altro che inerenti al metodo e non al merito.
Ci dispiace dover sottolineare che la risposta del Sindaco alla nostra pec non sia giunta con analoga solerzia (visti i tempi stringati lasciati al dibattito pubblico), ma solo a deliberazione e votazione avvenuta, ossia il 30.12.2016, a mezzo raccomandata consegnata all’ufficio postale in data 28.12.2016 e recapitata al gruppo la mattina successiva alla votazione della delibera n.34 del 29.12.2017.
Ovviamente, dopo esserci presi i tempi adeguati per leggere e studiare  tutta la documentazione e capire nel merito le motivazioni di tale scelta, abbiamo replicato alla  nota inviataci dal Sindaco al fine di esporre la nostra contrarietà alle asserzioni contenute in essa e porre in risalto altri rilevanti aspetti di ordine valutativo rispetto alla convenienza economica e finanziaria dell’operazione, anche alla luce delle possibili conseguenze e riflessi sugli interessi patrimoniali degli Arenzanesi.
Alla luce delle ragioni che hanno motivato la scelta dell’in house,  abbiamo potuto osservare che il prezzo di riscatto delle azioni di Aral è stato deciso dall’Amministrazione, in euro 387.500,00, puramente e semplicemente sulla base di risultanze valutative di libro, però aperte a necessari od opportuni adattamenti o riclassificazioni che i destinatari della valutazione hanno ritenuto di non recepire e/o valorizzare.
Ovvio che tale iter di determinazione del prezzo acutizza l’avvilimento di un doveroso processo partecipativo e di un confronto collaborativo e costruttivo su scelte di comune interesse.
Infatti, relativamente alla citata spesa di euro 387.500, deliberata per il riscatto delle azioni, in sede di pubblica consultazione avremmo voluto, in tutta sincerità, domandare:
➢ Se si reputava economicamente e finanziariamente conveniente, per gli Arenzanesi, pagare un corrispettivo, per il riscatto della quota minoritaria del 40% del capitale sociale della Aral S.p.a., considerando totalmente riscuotibili gli euro 893.989,00 di crediti in sofferenza (vedi prospetto), senza procedere ad alcuna rettifica patrimoniale avente diretti riflessi sulla valutazione della acquisenda quota;
➢ Se in caso di mancato incasso per insolvenza, fallimento, crisi da sovraindebitamento, decadenza dall’azione accertatrice o prescrizione della pretesa, gli Arenzanesi pagherebbero due volte le perdite su crediti: una per la sopravvalutazione della quota ed un’altra con l’eventuale incremento tariffario o comunque a carico del bilancio comunale e quindi della collettività;
➢ Quale fosse la convenienza economica e finanziaria ad acquistare una partecipazione liquidata al socio privato ad un potenziale sopravalore  che graverà inesorabilmente sull’utenza in maniera diretta  tramite la tariffa o indirettamente sul bilancio;
Perché non sono stati resi disponibili ai cittadini tutti gli allegati allo schema di delibera onde poter cognitivamente ed avvedutamente contribuire alla decisione, apportando le proprie ragioni per una più ampia ed esaustiva riflessione;
Quale sarebbe stato l’onere in caso di gestione esternalizzata del servizio e del relativo rischio d’impresa, ferma restando la salvaguardia occupazionale, come peraltro previsto per legge.


Inoltre, a seguito della consultazione degli atti allegati alla delibera, abbiamo potuto rilevare e segnalare sia al Sindaco che alle Sezioni della Corte dei Conti  una  curiosa discrepanza temporale atteso che sul verbale n. 17 del Revisore dei Conti del Comune di Arenzano, allegato alla delibera, datato  16.12.2016,  testualmente si legge “””preso atto dei pareri di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi interessati a’ sensi dell’art. 49, co. 1, D.lgs n. 267/2000”””, seppure il parere citato  recasse il 29.12.2016 quale data di sottoscrizione da parte del Responsabile di Area!